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Amministratore di Sostegno

L’entrata in vigore della legge 6/2004, avente la “finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente ha arricchito il nostro ordinamento di una nuova misura di protezione giuridica “l’amministrazione di sostegno”
Amministratori di sostegno
Chi è un amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno affianca (anche temporaneamente) una persona che ha perso la sua autonomia e non è in grado di provvedere ai propri interessi e bisogni economici, patrimoniali e fisici. E’ una forma di tutela di soggetti deboli, che è stata introdotta da una legge dello stato che ha modificato il codice civile (legge n. 6 del 2004).
Cosa può fare?
Può intervenire e tutela di un famigliare, un vicino, un amico o qualcuno che non conosce ancora, in modo flessibile nel tempo. La nomina del Giudice tutelare gli permette di fare scelte importanti, in coerenza con il progetto di vita della persona a lui/lei affidata:
· Gestione della casa e delle attività quotidiane
· Selezione e gestione dei collaboratori familiari (colf, badanti, infermieri, ecc..)
· Interazione con i servizi assistenziali e socio sanitari
· Consenso/diniego a trattamenti sanitari
· Riscossione di pensione, sussidi, indennità
· Pagamento di bollette, tasse, canoni d’affitto, spese condominiali, rette di degenza, polizze assicurative
· Apertura e gestione di conti correnti bancari e postali
· Gestione dei risparmi
· Stipula di contratti
· Accettazione/rinuncia eredità
Chi ne beneficia?
Il beneficiario è un soggetto adulto che versa, anche solo temporaneamente, in particolari condizioni di vulnerabilità fisica, psichica, sensoriale come disabili, anziani, persone affette da patologie psichiatriche, alcolisti, tossicodipendenti, dipendenti da gioco d’azzardo, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus o da patologie neurodegenerative.
Chi lo nomina?
Il Giudice tutelare del Tribunale a seguito di una richiesta presentata dal beneficiario stesso, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da familiari, parenti o affini, dal tutore o curatore, dai servizi sociali e sanitari o dal Pubblico Ministero. La richiesta è gratuita e non necessita di assistenza legale.
Chi può essere amministratore di sostegno?
Un familiare, una persona indicata dalla persona stessa o dai suoi familiari, una persona scelta dal Giudice tutelare, un’associazione, fondazione, ONLUS o enti pubblici. Non possono essere amministratori di sostegno i servizi che hanno in cura o in carico il beneficiario. L’amministratore di sostegno svolge attività volontaria e gratuita.

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